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Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Per la riduzione dei gas di serra Il protocollo di Kyoto
(11 dicembre 1977)
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Le Parti del presente Protocollo, essendo Parti della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici (da qui in avanti denominata ''la
Convenzione''), perseguendo l'obiettivo finale della
Convenzione enunciato all'articolo 2, ricordando le
disposizioni della Convenzione, guidate dall'articolo 3
della Convenzione, nel rispetto del Mandato di Berlino,
adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti
della Convenzione nella sua prima sessione, hanno
convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le
definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per ''Conferenza delle Parti'' si intende la Conferenza
delle Parti della Convenzione.
2. Per ''Convenzione'' si intende la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a
New York il 9 maggio 1992.
3. Per ''Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico'' si intende il Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico
costituito congiuntamente dalla Organizzazione
Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite
per l'Ambiente, nel 1988.
4. Per ''Protocollo di Montreal'' si intende il Protocollo
di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato
di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella
sua forma successivamente modificata ed emendata.
5. Per ''Parti presenti e votanti'' si intendono le Parti
presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per ''Parte'' si intende, a meno che il contesto non
indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per ''Parte inclusa nell'Allegato I'' si intende una
Parte che figura nell'Allegato I della Convenzione, tenuto
conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha
presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
Articolo 2
1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempiere agli
impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle
emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in
conformità con la sua situazione nazionale, come:
I) Miglioramento dell'efficacia energetica in settori
rilevanti dell'economia nazionale;
II) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione
e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel
Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti
in virtù degli accordi internazionali ambientali;
promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di
imboschimento e di rimboschimento;
III) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla
luce delle considerazioni relative ai cambiamenti
climatici;
IV) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione
di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la
cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di
tecnologie avanzate ed innovative compatibili con
l'ambiente;
V) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle
imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle
esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari
all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori
responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed
applicazione di strumenti di mercato;
VI) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori
pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che
limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra
non inclusi nel Protocollo di Montreal;
VII) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
VIII) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano
attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore
della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse all'Allegato I per
rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle
politiche e misure adottate a titolo del presente
articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i),
della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar
vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare
informazioni su politiche e misure, in particolar modo
sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità,
trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente
come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella
sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i
mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di
tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell'Allegato I cercheranno di
limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da
combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo,
operando con la Organizzazione Internazionale
dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale
Marittima.
3. Le Parti incluse nell'Allegato I si impegneranno ad
attuare le politiche e misure previste nel presente
articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti
negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento
climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli
impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre
Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo
ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4,
paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione
dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure
per promuovere l'applicazione delle disposizioni del
presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune
politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del
presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni
nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per
organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Articolo 3
1.Le Parti incluse nell'Allegato I assicureranno,
individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di
carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'Allegato
A, non superino le quantità che sono loro attribuite,
calcolate in funzione degli impegni assunti sulle
limitazioni quantificate e riduzioni specificate
nell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del
presente articolo, al fine di ridurre il totale delle
emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli
del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I dovrà aver ottenuto
nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo
del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative
ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento
risultanti da attività umane direttamente legate alla
variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei
boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento
e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni
verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni
periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti
incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti
ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad
effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi
associati a dette attività, saranno notificati in modo
trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli
articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo ogni Parte inclusa nell'Allegato I fornirà
all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di
determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e
di procedere ad una stima delle variazioni di dette
quantità di carbonio nel corso degli anni successivi.
Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme
e le linee guida da seguire per stabilire quali attività
antropiche supplementari, legate alle variazioni delle
emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas
ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli,
nonché nelle categorie della variazione della destinazione
d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o
sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse
nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della
necessità di comunicare risultati trasparenti e
verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico,
delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente
all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle
Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei
successivi periodi di adempimento. Una Parte può
applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel
primo periodo di adempimento a condizione che dette
attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell'Allegato I in transizione verso
una economia di mercato ed il cui anno o periodo di
riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione
9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua
seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di
riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma
del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa
nell'Allegato I in transizione verso una economia di
mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima
comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12
della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo la sua intenzione di considerare
un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal
1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del
presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà
sulla accettazione di tale notifica. 6. Tenendo conto
dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo concederà alle Parti incluse
nell'Allegato I in transizione verso una economia di
mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento
degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel
presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli
impegni per la riduzione e la limitazione quantificata
delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita
a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I sarà uguale alla
percentuale ad essa assegnata, indicata nell'Allegato B,
delle emissioni antropiche aggregate, espresse in
equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra
indicate all'Allegato A e relative al 1990, o nel corso
dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del
paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse
nell'Allegato I, per le quali la variazione nella
destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano
nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto
serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad
altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche
aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio,
meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento
all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella
destinazione d'uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I potranno
utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli
idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di
zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al
paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell'Allegato I, gli impegni
assunti per i successivi periodi di adempimento saranno
determinati come emendamenti all'Allegato I del presente
Protocollo e saranno adottati conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali
impegni almeno sette anni prima della fine del primo
periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte
le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte
acquista da un'altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata
alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte
le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte
trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta
alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una
Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla
quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'Allegato I,
nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori
alla quantità che le è stata assegnata in virtù del
presente articolo, tale differenza sarà sommata, su
richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata
assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I si impegnerà ad
adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine
di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed
economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in
particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e
9, della Convenzione. In linea con le decisioni della
Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali
paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua
prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo
gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle
misure di risposta delle Parti menzionate in detto
paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione
vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il
trasferimento di tecnologie.
Articolo 4
1. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I, che abbiano
concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli
obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno
considerate adempienti se la somma totale delle emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di
carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A
non supera la quantità loro assegnata, calcolata in
funzione degli impegni di limitazione quantificata e di
riduzione delle emissioni elencate nell'Allegato B e
conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il
rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle
Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato
il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli
strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o
di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato
informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari
della Convenzione dei termini dell'accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore
per la durata del periodo di adempimento specificata
all'articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro
di una organizzazione regionale di integrazione economica
e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione
di detta organizzazione, successiva all'adozione del
presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in
virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella
composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini
dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che
siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non
raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni
di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio
livello di emissioni stabilito nell'accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno
di una organizzazione regionale di integrazione economica,
Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa,
ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di
integrazione economica, individualmente, o congiuntamente
con l'organizzazione regionale di integrazione economica,
agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel
caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato
delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue
emissioni, così come notificato in conformità del presente
articolo.
Articolo 5
1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I realizzerà, non più
tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di
adempimento, un sistema nazionale per la stima delle
emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei
pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo
deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali
sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le
metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche
da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas
ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal
saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di
Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla
Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove
tali metodologie non vengano utilizzate, verranno
introdotti gli adattamenti necessari conformi alle
metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo nella
sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e
sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno,
revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo
pienamente conto delle decisioni pertinenti della
Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o
degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare
il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3
per ogni periodo di adempimento successivo a detta
revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per
calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle
emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento
dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato
A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di
Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla
Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi
sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite
dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà
periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale
di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad
effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni
pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di
un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile
solo agli impegni di cui all'articolo 3 per ogni periodo
di adempimento posteriore a detta revisione.
Articolo 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma
dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'Allegato I può
trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da
essa, unità di riduzione risultanti da progetti
finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da
fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi
dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia, a
condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle
Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione
delle emissioni dalle fonti, o un aumento
dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli
che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità
di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle
obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e
7;
d) L'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà
supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere
agli impegni previsti dall'articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Part
i del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione
o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida
per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo
per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei
rapporti
3. Una Parte inclusa nell'Allegato I potrà autorizzare
persone giuridiche a partecipare, sotto la sua
responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla
cessione o all'acquisizione, a norma del presente
articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui
all'articolo 8, sorgesse una questione relativa
all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente
articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di
riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la
questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna
Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni
a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il
problema del rispetto delle obbligazioni.
Articolo 7
1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà
nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da
fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato
in conformità delle decisioni della Conferenza delle
Parti, le informazioni supplementari, determinate
conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4
infra, necessarie per assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà nella
propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi
dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni
supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie
agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da
determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4
infra.
3. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I comunicherà le
informazioni richieste, di cui al paragrafo 1,
annualmente, a partire dal primo inventario che essa è
tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il
primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in
vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni
Parte presenterà le informazioni richieste a norma del
paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale
che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione
dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente
Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste
dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno
essere presentate le successive informazioni richieste ai
sensi del presente articolo sarà stabilita dalla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, tenendo conto del calendario
deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione
delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima
sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee
guida relative alla preparazione delle informazioni
richieste a norma del presente articolo, considerando le
direttive per la preparazione delle comunicazioni
nazionali delle Parti inclusi nell'Allegato I adottate
dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di
adempimento le modalità di calcolo delle quantità
assegnate.
Articolo 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da
ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I saranno
esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in
conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le
informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I
verranno esaminate come parte della compilazione annuale
degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate
e della corrispondente contabilità. Inoltre, le
informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa
nell'Allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2,
saranno esaminate come parte della revisione delle
comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato
e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle
Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da
organizzazioni intergovernative, conformemente alle
indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle
Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione
tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del
presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti
elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti
dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi
eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono
sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto
rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il
Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti
l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori
considerazioni della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima
sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le
linee guida per l'esame dell'applicazione del presente
Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in
considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo, con l'assistenza
dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario,
dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma
dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette
informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal
Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le
questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al
paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su
ogni questione, le decisioni necessarie al fine
dell'attuazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il
Protocollo alla luce delle migliori informazioni
scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul
cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle
pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche.
Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti
previsti dalla Convenzione, in particolare quelli
richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo
7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti
esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure
necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad
intervalli regolari e precisi.
Articolo 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma
differenziate responsabilità e delle loro specifiche
priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro
obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi
impegni per le Parti non incluse nell'Allegato I ma
riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4,
paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire
l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno
sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4,
paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile,
programmi nazionali e, se opportuno, regionali,
economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la
qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività
e/o dei modelli locali che riflettano la situazione
socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione
periodica degli inventari nazionali delle emissioni
antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas
ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal,
utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere
decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi
alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate
dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed
aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se
necessario, quelli regionali contenenti misure per
mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un
adeguato adattamento ad essi;
I) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i
settori energetico, dei trasporti e dell'industria come
pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei
rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi
per migliorare la pianificazione del territorio
permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti
climatici;
II) Le Parti incluse nell'Allegato I presenteranno
informazioni sulle misure adottate in virtù del presente
Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma
dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere
nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno,
informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro
avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti
climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure
volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra
e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al
rafforzamento delle capacità (capacity building) e
all'adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per
lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie,
di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi
ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico,
ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere,
facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette
fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via
di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e
programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie
ecologicamente compatibili, che siano di pubblica
proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel
settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la
promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente
compatibili e l'accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e
promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di
osservazione sistematica e la costituzione di archivi di
dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema
climatico, le conseguenze negative del cambiamento
climatico e le conseguenze economiche e sociali delle
diverse strategie di risposta, e promuoveranno la
realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle
misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai
programmi e alle ricerche internazionali ed
intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione
sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione. e)
Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale,
ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la
realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e
formazione, compreso il rafforzamento delle capacità
nazionali, in particolare sul piano umano ed
istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di
personale incaricato alla formazione di esperti nel
settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e
faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del
pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle
relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero
essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i
competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo
6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali
informazioni sui programmi e le attività intraprese in
applicazione del presente articolo, in conformità alle
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) Nell'adempiere agli impegni previsti dal presente
articolo prenderanno pienamente in considerazione
l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
Articolo 11
1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno
conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5,
7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo
1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di
cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della
Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate
ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario
della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della
Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse
nell'Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al
fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti
dai paesi in via di sviluppo per migliorare
nell'adempimento degli impegni previsti a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e
dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti,
al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse
finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la
totalità dei costi supplementari concordati per procedere
nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo
4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo
10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di
sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità
internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione,
conformemente al detto articolo.
L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità
che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e
prevedibile, nonchè dell'importanza di una adeguata
divisione delle spese tra le Parti che sono paesi
sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle
entità incaricate del funzionamento del meccanismo
finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle
adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si
applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del
presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti
sviluppate che figurano nell'Allegato II della Convenzione
potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo
Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per
l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo,
attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Articolo 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di
assistere le Parti non incluse nell'Allegato I nel
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire
all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le
Parti incluse nell'Allegato I ad adempiere ai loro impegni
quantificati di limitazione e di riduzione delle loro
emissioni ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell'Allegato I beneficeranno di
attività di progettazione finalizzate alle riduzioni
certificate delle emissioni;
b) Le Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare le
riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali
per contribuire in parte all'adempimento degli impegni
quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai
sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato
dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto
all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e
alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo
per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività
saranno certificate da enti operativi designati dalla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte
coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in
relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a
quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività
certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad
organizzare, se necessario, il finanziamento delle
attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione,
elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare
la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad
un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei
fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata
per coprire le spese amministrative e per aiutare le
Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente
vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento
climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo
pulito, in particolare alle attività indicate al
precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di
riduzione certificate delle emissioni, entità private e
pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle
direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo
per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra
l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento
potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli
impegni previsti per detto periodo.
Articolo 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della
Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente
Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del
presente Protocollo possono partecipare, in qualità di
osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come
riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni,
ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente
per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione
delle Parti del presente Protocollo, ogni membro
dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti
una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia
Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo
membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra
esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente
l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al
suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per
promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le
funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le
sono comunicate conformemente alle disposizioni del
presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura
delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in
applicazione del presente Protocollo, in particolare gli
effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro
impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del
raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte
dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in
debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo
4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della
Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione,
dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche
esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione
del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni
sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al
cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto
delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle
Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente
Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il
coordinamento delle misure che sono state adottate per far
fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti,
tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e
capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del
presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo
della Convenzione e alle disposizioni del presente
Protocollo, e tenendo in piena considerazione le
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo
sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie
comparabili per l'attuazione efficace del presente
Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione
necessaria all'attuazione del presente Protocollo; g)
Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in
conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per
l'attuazione del presente Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e
la cooperazione delle organizzazioni internazionali e
degli organismi intergovernativi e non governativi
competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per
l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni
incarico derivante da una decisione della Conferenza delle
Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e
le procedure finanziarie applicate ai sensi della
Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo non
decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo in coincidenza con la prima
sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo
l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori
sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo si
terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni
ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti
lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei
mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del
Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle
Parti.
8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie
specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia
Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette
organizzazioni od osservatori che non siano parte della
Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni
organo od agenzia, nazionale od internazionale,
governativo o non governativo, che è competente nelle
materie di cui al presente Protocollo e che abbia
informato il Segretariato del suo desiderio di essere
rappresentato come osservatore nel corso di una sessione
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come
osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti
presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione
degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di
cui al paragrafo 5.
Articolo 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8
della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del
presente Protocollo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo
alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo
3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si
applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il
Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli
ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 15
1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione,
istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione,
avranno, rispettivamente, la funzione di Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di
Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo.
Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni
dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla
Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le
sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del
presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e
dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del
presente Protocollo potranno partecipare in qualità di
osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi
Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come
organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai
sensi del presente Protocollo saranno adottate
esclusivamente per quelle Parti che siano parti del
Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9
e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in
relazioni a questioni di interesse per il presente
Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli
organi sussidiari che rappresenti una parte della
Convenzione che, in quel momento, non sia parte del
presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto
dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.
Articolo 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo considererà, prima
possibile, la possibilità di applicare al presente
Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo
consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della
Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che
potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni
meccanismo consultivo multilaterale che possa essere
applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio
delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.
Articolo 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le
modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in
particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti
e la contabilità relativa al commercio dei diritti di
emissione.
Le Parti incluse nell'Allegato B potranno partecipare al
commercio di diritti di emissione al fine di adempiere
agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio
di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a
livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati
di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal
presente articolo.
Articolo 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci
per determinare ed affrontare i casi di inadempimento
delle disposizioni del presente Protocollo, determinando
una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto
della causa, del tipo, del grado e della frequenza
dell'inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente
articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti,
saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente
Protocollo.
Articolo 19
1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si
applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.
Articolo 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente
Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati
durante una sessione ordinaria della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al
presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal
Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla
quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il
Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni
proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della
Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un
accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento
al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso
si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo,
l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a
maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al
Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per
l'accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno
depositati presso il Depositario. Ogni emendamento,
adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in
vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il
novantesimo giorno successivo alla data in cui il
Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di
almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte,
il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte
avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento
di accettazione del detto emendamento.
Articolo 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono
parte integrante di esso e, salva disposizione contraria
espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo
tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati.
Gli allegati adottati successivamente all'entrata in
vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste,
moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere
scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo
o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti
agli allegati del presente Protocollo saranno adottati
durante una sessione ordinaria della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di
emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal
Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella
quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per
l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo
di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un
allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e,
per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un
accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o
di emendamento ad un allegato . Se tutti gli sforzi in tal
senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun
accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà
adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre
quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o
l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal
Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le
Parti per l'accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso
dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei
paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del
presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il
Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato
o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti
che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro
detto periodo, che non accettano l'allegato o
l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad
un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano
ritirato la loro notifica di non accettazione, il
novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da
parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un
allegato comporta un emendamento al presente Protocollo,
l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in
vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo
non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente
Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in
conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a
condizione che ogni emendamento all'Allegato B sia
adottato solo con il consenso scritto della Parte
interessata.
Articolo 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra,
ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica,
nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro
diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei
loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo.
Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di
voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e
viceversa.
Articolo 23
Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.
Articolo 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e
soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli
Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione
economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto
alla firma presso le Sede dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo
1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal
giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere
aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione saranno depositati
presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica
che diventi Parte del presente Protocollo, senza che
nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a
tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel
caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che
siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione
ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive
responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni
assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi,
l'organizzazione e gli Stati membri non potranno
esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal
presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di
integrazione economica indicheranno il loro livello di
competenza rispetto alle questioni rette dal presente
Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il
Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni
sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
Articolo 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data in cui almeno 55 Parti della
Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'Allegato I le
cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano
almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'Allegato
I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica,
approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, ''il totale delle
emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti
incluse nell'Allegato I'' si considera la quantità
notificata dalle Parti incluse nell'Allegato I alla data
in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una
data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale
presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di
integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il
presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le
condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore,
siano state realizzate, il presente Protocollo entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
deposito degli strumenti di ratifica, approvazione,
adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento
depositato da una organizzazione regionale di integrazione
economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati
Membri dell'organizzazione stessa.
Articolo 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente
Protocollo.
Articolo 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente
Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte,
in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente
Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al
Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui
il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra
data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà
considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente
Protocollo.
Articolo 28
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo,
cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono
ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
REDATTO a Kyoto il giorno 11 09 1997.
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
Protocollo alle date indicate.
L'Italia e
il protocollo di Kyoto
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